Super bonus 110% - Assistenza tecnica caldaie Nicotec di Nicola La Morgia

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Assistenza tecnica caldaie, climatizzatori, sanificazione ambienti, stufe a pellet, solare. Comune di Lanciano provincia di Chieti (CH)

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Super bonus 110%

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Ecobonus e Sismabonus 110%: cosa sono e cosa è cambiato?
AGGIORNATO AL 30-08-2020
L’Ecobonus e Sismabonus 110% sono agevolazioni prevista dal Decreto Rilancio (D.L. 34/2020, convertito dalla Legge 77/2020) che aumenta al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, per interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Rispetto alle disposizioni già attive per le detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica degli edifici, l’Ecobonus e Sismabonus 110% prevedono alcune importanti novità:
  • Innalzamento al 110% del bonus per le agevolazioni fiscale
  • la fruizione del bonus fiscale anche tramite cessione del credito d’imposta, oppure sconto in fattura.

Quali interventi danno diritto all’Ecobonus e Sismabonus 110%?

L'Ecobonus 110% non spetta per interventi su unità immobiliari residenziali appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli).
Sono ammesse tutte le spese sostenute dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per l’esecuzione, su condomini o case private, degli interventi previsti dalla normativa definiti “Trainanti”:
  • isolamento termico delle superfici, con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria
  • interventi antisismici per immobili in zone con rischio sismico classificato come alto (1), medio (2), basso (3)
Altri interventi coperti
Se eseguiti in abbinamento ad uno degli interventi descritti sopra, l’Ecobonus 110% spetta anche per:
  • installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
  • installazione di impianti fotovoltaici, anche con installazione di sistemi di accumulo integrati
  • efficientamento energetico per interventi minori
Chi può beneficiare dell’Ecobonus e Sismabonus 110%?
L’Ecobonus e SismaBonus 110% si applica agli interventi fatti da:
  • condomìni
  • persone fisiche
  • IACP Istituti autonomi case popolari, nonché enti aventi le stesse finalità sociali che rispondano ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing« (per tali soggetti l’Ecobonus 110% spetta anche per le spese sostenute fino al 30 giugno 2022)
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa
  • organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale
  • associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi

La detrazione spetta ai soggetti che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento, in base a un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente l’avvio lavori:

  • il proprietario
  • il nudo proprietario o il titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
  • il detentore dell’immobile in base a un contratto di locazione o di comodato registrato, in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario nonché dei familiari del possessore o detentore dell’immobile
Come funziona? Come usufruire delle agevolazioni?
Il contribuente può, alternativamente, optare per:
  • il pagamento dell’intervento, con detrazione diretta dall’IRPEF  del 110% delle spese sostenute, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo
  • il pagamento dell’intervento, con cessione del credito d’imposta alla banca
  • lo sconto diretto in fattura (se l’impresa esecutrice dei lavori lo consente, poiché recupera in sua vece il credito d’imposta), per un importo non superiore al valore del corrispettivo stesso.
Per tutti gli interventi che non rientrano nell’Ecobonus o Sismabonus 110% restano comunque valide le percentuali di detrazioni previste dalle normative precedenti


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